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Lombardia, deliberazione n. 344 e 346 – Divieto erogazione contributi pubblici


Un sindaco ha chiesto se un’associazione non riconosciuta, avente come oggetto sociale l’attuazione dei programmi di ricerca e sperimentazione nel settore vitivinicolo in genere, possa essere annoverata tra gli enti per i quali non vige il divieto di erogazione di contributi a carico delle finanze pubbliche.

I magistrati contabili della Lombardia, con le deliberazioni n. 344 e 346 del 2013 pubblicate sul sito della sezione regionale di controllo il 2 agosto, hanno ricordato che in base all’articolo 4, comma 6, del d.l. 95/2012 “il divieto di erogazione di contributi a carico delle finanze pubbliche non si applica alle fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio assistenziali e dei beni e attività culturali, dell’istruzione e della formazione”.

Pertanto, spetterà all’ente valutare la compatibilità dell’oggetto associativo contenuto nel vigente statuto con la formula legislativa richiamante “le associazioni operanti nel campo dell’istruzione e della formazione”.

In merito all’ulteriore quesito, relativo alla possibilità di modificare le regole statutarie in modo tale da conformarne sia l’oggetto che l’attività alle finalità formative, tecnico-scientifiche in ambito enologico che costituiscono il presupposto legislativo per beneficiare dell’esclusione dal regime vincolistico, i magistrati contabili hanno chiarito che “l’eventuale modifica statutaria non comporta costituzione di nuovo organismo associativo, vietato dall’art. 9 comma 6 del d.l. n. 95/2012, bensì razionalizzazione e parziale modifica delle finalità cui tende l’associazione non riconosciuta già operante”

Tuttavia, hanno precisato i magistrati contabili, alle Fondazioni e alle Istituzioni ed Associazioni testualmente identificate dall’articolo 4, comma 6, del d.l. 95/2012 non si applica il divieto di ricevere contribuzione a carico delle finanze pubbliche, ma non anche l’eccezione in materia di affidamento diretto mediante procedure ad evidenza pubblica (primo periodo del comma 6).

 


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