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Liguria, deliberazione n. 65 – D.l. 35/2013: Pagamento debiti certi, liquidi ed esigibili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del d.l. 35/2013 che impone agli enti locali di pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati dai creditori entro il 31 dicembre 2012, anche ricorrendo, a tal fine, ad apposite anticipazioni di liquidità della Cassa Depositi e prestiti e sulla relativa imputazione finanziaria.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 65/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 agosto, hanno ricordato che secondo “la ratio dell’articolo 13, gli enti locali devono provvedere in via prioritaria, ovviamente per quanto ciò sia possibile, al pagamento di tutte le obbligazioni pecuniarie certe liquide ed esigibili presenti al 31 dicembre 2012. Al fine del raggiungimento di tale oggettive finalità, la Cassa depositi e prestiti ha posto a disposizione un complessivo plafond di risorse da distribuirsi proporzionalmente tra i vari enti che ne abbiano fatto richiesta”.

Pertanto, secondo i magistrati contabili gli enti locali devono procedere nel seguente modo:

a) ricognizione di tutti i debiti certi liquidi ed esigibili e valutazione della disponibilità di cassa che può essere destinata a tale finalità;

b) qualora la disponibilità non sia sufficiente, richiesta di anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti per il residuo con destinazione vincolata delle somme erogate;

c) in presenza di ulteriori risorse finanziarie che rendano la somma anticipata eccedente, restituzione alla prima rata della medesima, fermo restando l’ammortamento invece di quella concretamente utilizzata.

In merito all’ulteriore quesito posto, relativo alla contabilizzazione dell’anticipazione, i magistrati contabili hanno confermato l’interpretazione fornita dal M.E.F. secondo cui la spesa relativa al rimborso dell’anticipazione ricevuta deve essere interamente contabilizzata sin dal primo esercizio.

 


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