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Gare: inapplicabile il principio di posticipazione dei termini scadenti in un giorno festivo


Non è applicabile ai termini di scadenza delle domande di partecipazione alle gare pubbliche il principio di posticipazione dei termini scadenti in un giorno festivo.

Questo quanto chiarito dal Tar Veneto, sez. I, con la sentenza n. 1023 del 7 agosto 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una ditta che era stata esclusa dalla gara per l’affidamento del servizio di trasporti e facchinaggio, a causa del ritardo con cui il plico contenente l’offerta era pervenuto alla stazione appaltante rispetto al termine di scadenza indicato nel bando.

Nel caso di specie l’impresa aveva inviato la domanda di partecipazione alla gara, il giorno feriale seguente a quello festivo di scadenza indicato nel bando.

I giudici amministrativi hanno confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in materia di appalti pubblici, ai fini dell’individuazione del termine per la partecipazione delle offerte nelle gare pubbliche, non è possibile applicare le norme dettate in materia di termini processuali, ossia il principio di protrazione al giorno successivo non festivo del termine di scadenza scadente in giorno festivo.

Diversamente, “si andrebbe ad alterare la par condicio fra i concorrenti e si danneggerebbero coloro che si sono attenuti fedelmente alle istruzioni impartite dalla stazione appaltante”.

Pertanto, il giorno e l’ora fissati dalla lex specialis per la presentazione delle offerte, non sono superabili, stante il loro carattere perentorio ed inderogabile.

 


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