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Concorrente non sorteggiato: possibile partecipare con ati invitata


Il mancato sorteggio nella fase di indagine di mercato, propedeutica allo svolgimento della selezione comparativa della procedura negoziata, non preclude la possibilità di presentare offerta in associazione con altri professionisti sorteggiati.

Questo quanto chiarito dall’Avcp, nel parere n. 48 del 10 aprile 2013, con il quale ha risposto ad un parere richiesto da un ente in merito alla legittimità dell’esclusione dalla gara disposta nei confronti di due raggruppamenti di professionisti.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva pubblicato un avviso pubblico per un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza bando (ai sensi dell’articolo 91, comma 2, e dell’articolo 57, comma 6, del d.lgs. 163/2006), di servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza.

A seguito del sorteggio pubblico, venivano invitati a presentare offerta, così come previsto nell’avviso, solo 10 candidati.

In seduta di gara, la commissione procedeva all’esclusione di due raggruppamenti che avevano modificato la loro composizione rispetto a quella indicata in sede di manifestazione di interesse, aggiungendo, peraltro, operatori economici che, per la medesima procedura, aveva manifestato il proprio interesse alla partecipazione ma che non erano stati estratti.

L’Avcp ha evidenziato che “la fase esplorativa e la fase di vera e propria competizione – o di gara ancorché con procedura negoziata – devono essere tenute nettamente distinte”.

Il fatto che in sede esplorativa, ed ai soli fini del sorteggio, il concorrente non possa partecipare aderendo a diversi raggruppamenti temporanei trova la sua giustificazione nell’interesse a che il sorteggio si svolga in condizioni di parità.

Per contro, una volta esauritasi la preselezione, i candidati sorteggiati hanno la facoltà di associarsi in raggruppamento temporaneo di professionisti, secondo il libero apprezzamento di convenienza imprenditoriale.

Secondo l’articolo 37, comma 12, del codice dei contratti, infatti, “in caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l’operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti”.

Pertanto, ha chiarito l’Avcp, “l’ampliamento del raggruppamento sorteggiato ad altri professionisti è ammissibile a condizione che questi ultimi siano in possesso dei requisiti richiesti e partecipino in qualità di mandanti al raggruppamento stesso, a nulla rilevando l’eventuale loro partecipazione al sorteggio che ha preceduto l’invito alla procedura negoziata”.

 


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