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Campania, deliberazione n. 256 – Spesa di personale a tempo determinato


Un sindaco ha chiesto chiarimenti in merito ai limiti di spesa per i rapporti di lavoro flessibile, introdotti dall’articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, in particolare sulla possibilità di escludere dal novero delle spese quelle derivanti dall’assunzione a tempo determinato di alcune figure professionali, al fine di garantire l’erogazione di servizi essenziali.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 256/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 agosto, hanno ricordato che i limiti imposti dall’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010 sono suscettibili di diretta applicazione e devono essere rispettati secondo le modalità indicate.

Tuttavia, l’ente può adottare uno specifico atto regolamentare disciplinante eventuali deroghe, in presenza di particolari necessità, quali:

• l’impossibilità di garantire l’assolvimento delle funzioni fondamentali dell’ente locale in caso di applicazione diretta della norma;

• l’inattuabilità di altri rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione.

In merito all’ulteriore quesito posto, relativo alla portata della modifica dell’articolo 1, comma 400 della legge 228/2012, i magistrati contabili hanno chiarito che “il contenuto letterale della norma appare inequivocabilmente riferito esclusivamente allo slittamento della data di scadenza dei contratti prorogati (dal 31 luglio 2013 al 31.12.2013), non essendo ivi previsto alcun riferimento ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010”.

 


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