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Veneto, deliberazione n. 189 – Incarichi di consulenza ed appalto di servizi


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010, che impone agli enti locali di mantenere la spesa per studi ed incarichi di consulenza entro la soglia del 20% dell’ammontare di quella sostenuta nell’anno 2009.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibilità superare il limite di spesa fissato dal legislatore per il ricorso a consulenti esterni, allo scopo di adempiere all’obbligo giuridico, imposto dall’art. 2, comma 3, della O.P.C.M. n. 3274 del 2003, di provvedere alla verifica della sismicità degli edifici e delle opere strategiche di rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 189/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° agosto, hanno chiarito che, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale ed in particolare dalla sentenza n. 139/2012, anche i compensi per tali incarichi devono essere ricompresi nell’obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all’art. 6, comma 7, del d.l. n. 78/2010.

Secondo i magistrati contabili, tuttavia, l’incarico avente ad oggetto la verifica della vulnerabilità sismica di edifici ed opere infrastrutturali “è riconducibile alle previsione di cui agli art. 90 e ss. del D.lgs. n. 163/2006 – si tratterebbe, in sostanza, di un appalto di servizi (nella specie di ingegneria e di architettura) – piuttosto che alla normativa generale in materia di incarichi e consulenze”.

 


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