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Veneto, deliberazione n. 186 – Compensi incentivanti per il recupero dell’ICI


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del comma 2-bis dell’articolo 9 del d.l. 78/2010 in base al quale “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.

In particolare l’ente ha chiesto se le risorse che affluiscono ai fondi unici per la contrattazione decentrata destinate a finanziare specifici incentivi quali, tra gli altri, i compensi incentivanti per il recupero dell’ICI possano essere escluse dal tetto di cui all’articolo 9, comma 2-bis, analogamente a ciò che avviene per i compensi per avvocatura civica o progettazioni interne, in quanto destinate a specifici uffici comunali e alimentate con nuove risorse aggiuntive al bilancio comunale come previsto nello specifico Regolamento comunale del tributo ICI.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 186/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° agosto, hanno richiamato l’interpretazione fornita dalle Sezioni Riunite, con la deliberazione n. 51/CONTR/2011, secondo cui gli incentivi al personale dedicato alla lotta all’evasione ICI rientrano tra quelli da imputare al fondo delle risorse decentrate destinate al trattamento accessorio del personale.

 


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