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Piemonte, deliberazione n. 256 – reverse factoring


Un Comune, destinatario di un contributo regionale per il completamento dei lavori di costruzione del palazzetto dello sport, ha chiesto se sia possibile attivare la procedura di reverse factoring, per un importo corrispondente all’ammontare del contributo regionale, con il proprio tesoriere o altro istituto di credito, con oneri a carico dell’Ente, per poter pagare tempestivamente gli stati d’avanzamento dei lavori alla ditta appaltatrice.
I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 256/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 luglio hanno chiarito che non è ammissibile il ricorso alla procedura del reverse factoring in quanto, concretizzandosi in un modalità di differimento del pagamento da parte dell’ente locale, cui consegue l’accollo generalizzato dei debiti da parte del terzo (C.Coti. S.R. n.9/10), si presta facilmente ad operazioni elusive del rispetto del patto di stabilità.
Infatti, trattandosi di un’operazione di esternalizzazione del pagamento del debito, ne viene rinviata l’imputazione al bilancio dell’Ente, con conseguente alterazione dei flussi di cassa.
Peraltro anche la legislazione in materia, dettata per accelerare i pagamenti dei debiti da parte delle pubbliche amministrazione, esclude qualsiasi possibilità di esternalizzazione del debito, limitando l’intervento dell’amministrazione alla certificazione della sussistenza del credito sotto il profilo della certezza, liquidità ed esigibilità e previa verifica del rispetto delle regole del patto di stabilità (articolo 9, comma 3 bis, del d.l. 185/2008, come modificato dall’articolo 13, comma 3, della legge 183/2011).
Da ciò discende l’impossibilità per l’amministrazione di cedere o delegare a terzi il tempestivo pagamento dei propri debiti atteso che siffatta operazione costituisce elusione delle regole relative al rispetto del patto di stabilità.
Tale operazione, pertanto, potrebbe determinare l’applicazione della sanzione di nullità del contratto (articolo 1 comma 111-bis della legge 220/2010) oltreché profili di responsabilità disciplinare e amministrativa del funzionario responsabile (articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del d.l. 78/2009).


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