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Conferenza unificata: intesa in materia di anticorruzione


La conferenza unificata nella seduta dello scorso 24 luglio ha raggiunto l’intesa relativa all’attuazione dell’articolo 1, comma 60 e 61 della legge 190/2012 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” nota come legge anticorruzione.
L’intesa ha stabilito gli adempimenti di competenza di regioni, province autonome di Trento e Bolzano, province, comuni e comunità montane, con l’indicazione dei relativi termini, volti all’attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (d.lgs. n. 33 del 2013, d.lgs. n. 39 del 2013, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).
E’ Rimasta confermata, in quanto non oggetto di intesa, l’applicazione immediata delle disposizioni legislative e delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), anche nei confronti delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.
Con particolare riferimento agli enti locali, l’intesa ha riguardato i seguenti aspetti:

Responsabile della prevenzione – responsabile della trasparenza
In linea con quanto previsto dalla legge anche a livello decentrato il ruolo di coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione è affidato al responsabile della prevenzione e al responsabile della trasparenza, che devono essere designati tempestivamente da ciascuna amministrazione.
Gli enti che non abbiano ancora individuato i responsabili, provvedono con la massima sollecitudine, dandone notizia sul proprio sito istituzionale e alla Civit, secondo le indicazioni fornite dall’Autorità.
Come previsto dall’articolo 43 del d.lgs. 33/2013, gli enti possono discrezionalmente stabilire la coincidenza tra le due figure o individuare due soggetti distinti per lo svolgimento delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza.
Gli enti devono comunque assicurare il coordinamento tra le attività svolte dai due soggetti nonché tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.
In linea con quanto già previsto dalla circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica, al fine di assicurare il più efficace svolgimento della funzione, gli enti valutano la convenienza ad individuare dei “referenti” per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che costituiscano punto di riferimento per la raccolta delle informazioni e le segnalazioni, i cui compiti sono specificati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.
Al fine di garantire massima autonomia nello svolgimento delle funzioni al responsabile della prevenzione e al responsabile della trasparenza, gli enti si impegnano a valutare la necessità di adottare modifiche organizzative, nel rispetto dell’invarianza finanziaria, in modo da garantire la disponibilità di risorse adeguate inoltre, sempre in quest’ottica, la responsabilità delle funzioni non può essere attribuita a dirigenti o funzionari collocati nell’ambito della diretta collaborazione dell’organo di indirizzo politico.
Per gli enti di piccole dimensioni, considerata la concentrazione dei ruoli e delle funzioni tipica di queste realtà organizzative locali, in via eccezionale, le funzioni di responsabile dell’U.P.D. sono affidate al segretario comunale lo stesso può essere individuato anche com’e responsabile della prevenzione della corruzione.

Adozione e comunicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
In fase di prima applicazione, gli enti adottano tali atti entro il 31 gennaio 2014 e contestualmente provvedono alla loro pubblicazione sul sito istituzionale, con evidenza del nominativo del responsabile della trasparenza e del responsabile della prevenzione.
L’adozione dei Piani è comunicata al Dipartimento della funzione pubblica entro il medesimo termine del 31 gennaio mediante indicazione del link alla pubblicazione sul sito o secondo modalità che saranno indicate sul sito del Dipartimento – sezione anticorruzione.
Gli enti sub-regionali curano la comunicazione anche alla regione di riferimento, secondo modalità che saranno indicate e pubblicizzate da ciascuna regione;
Per gli enti locali detto obbligo di comunicazione alla regione si intende assolta mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità verrà inoltre inserito nel portale della trasparenza della C.I.V.I.T. secondo termini e modalità che saranno indicati dall’Autorità.
Come previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 190/2012, i prefetti svolgono attività di supporto tecnico – informativo, a richiesta, nei confronti degli enti locali, ai fini della predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sulla base di specifiche intese tra il prefetto e gli enti locali.

Rotazione dei dirigenti e funzionari addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione
Gli enti assicurano la rotazione dei dirigenti e dei funzionari addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione risultanti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
A tal fine, ciascun ente, previa informativa sindacale, adotta dei criteri generali oggettivi.
In ogni caso, fermi restando i casi di revoca dell’incarico già disciplinati e le ipotesi di applicazione di misure cautelari, la rotazione può avvenire solo al termine dell’incarico, la cui durata deve essere comunque contenuta.
L’attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa. A tal fine, gli enti curano la formazione del personale, prediligendo l’affiancamento e l’utilizzo di professionalità interne.
Ove le condizioni organizzative dell’ente non consentano l’applicazione della misura, l’ente ne deve dar conto nel P.T.P.C. con adeguata motivazione.
L’attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest’ottica, la Conferenza delle regioni, l’A.N.C.I. e l’U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all’attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni.
Gli enti adeguano i propri ordinamenti alle previsioni di cui all’art. 16, comma 1, lett. 1quater), del d.lgs. n. 165 del 2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

Codice di comportamento
Gli enti adottano un proprio Codice di comportamento ai sensi dell’articolo 54 del d.lgs. 165/2001 entro 180 giorni (16 dicembre 2013) dalla data di entrata in vigore del Codice approvato con d.p.r.. 62/2013, tenendo conto della disciplina dettata da quest’ultimo.

Incarichi vietati ai dipendenti
L’articolo 53, comma 3 bis, del d.lgs. 165/2001 prevede che “con appositi regolamenti…, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2”.
In sede di Conferenza unificata sono stati definiti adempimenti e termini per l’adozione di norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici.
Al fine di supportare gli enti in questa attività, è costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentati delle regioni e degli enti locali.
Gli enti sono tenuti ad adottare i previsti regolamenti entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, i cui risultati saranno adeguatamente pubblicizzati, e comunque non oltre 180 giorni dalla data di adozione della presente Intesa.

Trasparenza (d.lgs. n. 33 del 2013)
La conferenza ha stabilito che gli obblighi di trasparenza previsti nel d.lgs. 33/2013, salvo i casi in cui le disposizioni abbiano previsto specifici termini, sono efficaci al momento della sua entrata in vigore (20 aprile 2013) e l’applicazione delle norme non deve attendere l’adozione del decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 31, della legge 190/2012, che potrà eventualmente intervenire per introdurre disposizioni di dettaglio e di raccordo.
Pertanto, le prescrizioni di trasparenza sono immediatamente precettive e i relativi adempimenti devono essere curati seguendo le indicazioni contenute nell’Allegato A al d.lgs. 33/2013, nonché secondo la delibera Civit 50/2013 e le delibere dell’Avcp.
Relativamente agli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi previsti dall’articolo 23, comma 1, del d.lgs. 33/2013 è stato chiarito che le prescrizioni riguardano i provvedimenti conclusivi dei procedimenti indicati nelle lettere da a) a d) del predetto comma che costituiscono le aree a rischio corruttivo specificamente individuate dall’articolo 1, comma 16, della legge 190/2012.
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione dei dati in forma aggregata relativi all’attività amministrativa previsti dall’articolo 24 comma 1 del d.lgs. 33/2013, le relative prescrizioni concernono le amministrazioni che sono tenute istituzionalmente a svolgere funzioni statistiche, nonché l’attività degli uffici statistici di cui agli articoli 4 e 5 del d.lgs. 322/1989 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e le attività di trattamento dei dati a fini conoscitivi che le amministrazioni pongono in essere pur non essendone obbligate dalla legge.
La pubblicità si riferisce soltanto ai dati in forma aggregata.

Inconferibilità e incompatibilità (d.lgs. n. 39 del 2013)
L’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità riguardanti il segretario
comunale o provinciale, che sia individuato come responsabile della prevenzione, è contestata dal sindaco o dal presidente della provincia, anche a seguito di segnalazione, salve diverse previsioni regolamentari adottate dall’Ente.
Le situazioni di inconferibilità ed incompatibilità sono contestate dal responsabile della prevenzione dell’ente che ha conferito l’incarico dirigenziale.
In linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 e dall’articolo 19, comma 2, del d.lgs. 39/2013, si conviene che il collocamento in aspettativa o fuori ruolo del dipendente, ove previsti dalla normativa, consente di superare l’incompatibilità.
Secondo la previsione dell’articolo 20, comma 2, del d.lgs. 39/2013, i soggetti interessati sono tenuti a rendere la dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incompatibilità annualmente nel termine stabilito da ciascun ente.
La dichiarazione deve altresì essere resa tempestivamente all’insorgere della causa di incompatibilità, al fine di consentire l’adozione delle conseguenti iniziative da parte dell’amministrazione.


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