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Piemonte, deliberazione n. 248 – Mobilità e convenzione ex art. 14 Ccnl. 2004


Un Comune, non soggetto a patto di stabilità, ha chiesto se pur non rispettando il parametro della spese di personale del 2008 (ex art. 1 comma 562 L. n. 296/2006 come modificato dalla L. n. 44/2012), possa assumere per mobilità o stipulare una convenzione ex articolo 14 Ccnl 22 gennaio 2004.
I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 254/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 luglio hanno ricordato che la mobilità, prevista in via generale, dall’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 , sia in entrata che in uscita non genera assunzione né cessazione del rapporto di lavoro in quanto “non determina un passaggio tra amministrazioni diverse, bensì una cessione del contratto di lavoro, ossia una mera modificazione dal lato soggettivo (datoriale) del contratto di lavoro” (Dipartimento della funzione pubblica circ. n. 4/2008).
Tuttavia, il trasferimento per mobilità non può essere utilizzato per consentire l’instaurazione di rapporti di lavoro oltre i limiti numerici e di spesa previsti dalla legislazione finanziaria.
Pertanto, anche i trasferimenti per mobilità devono tener conto degli equilibri del singolo ente e possono ritenersi ammissibili nel rispetto della normativa sui limiti di spesa per il personale.
Nello stesso senso, con riferimento all’utilizzo del personale di altri enti locali in convenzione, previsto dall’articolo 14 del Ccnl. 22 gennaio 2004, la sezione ha chiarito che gli oneri finanziari ad essa connessi rientrano fra le componenti considerate per la determinazione della spesa di personale ai sensi dell’articolo 1 comma 562 legge 296/2006 e smi. (Sez. Autonomie n. 2/2011) e resta, quindi, ammesso nel rispetto dei medesimi limiti citati.


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