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Enti locali sotto 15.000 abitanti: no all’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali


La Civit con la Delibera n. 65/2013 concernente “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” è intervenuta nuovamente in merito agli obblighi di pubblicazione per gli amministratori degli enti locali.
La Commissione, in proposito, ha ribadito l’interpretazione fornita con la delibera 50/2013, in particolare all’allegato 1 “Elenco degli obblighi di pubblicazione”, circa la portata applicativa dell’articolo 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. 33/2013 ai comuni.
La Civit ha precisato che ai fini dell’individuazione dei comuni assoggettati a tale obbligo, stante l’abrogazione dell’articolo 41-bis del d.lgs. 267/2000 da parte del d.lgs. 33/2013, occorre considerare il riferimento all’articolo 1, comma 1, n. 5) della legge 441/1982.
Pertanto, ai sensi della richiamata norma, sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive (sindaco, assessori e consiglieri comunali) esclusivamente i comuni o le forme associative di enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Per tutti gli altri comuni resta l’obbligo di pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo articolo 14, comma 1.


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