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Toscana, deliberazione n. 254 – Spesa di personale Unione di comuni


Un’unione di comuni ha chiesto se la risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, instaurato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, possa considerarsi quale cessazione di rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 562 della legge 296/2006 e dell’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008, e tale evento possa consentire l’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 254/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 luglio, ha chiarito che ai fini del turn over non può tenersi conto della risoluzione di un contratto a tempo determinato (ex art. 110, comma 1, tuel).

La disciplina del citato articolo 1 comma 562 della legge 296/2006 si applica alle assunzioni di personale in caso di cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato

 


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