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Toscana, deliberazione n. 252 – Incentivi progettazione


Un Sindaco ha richiesto un parere in materia di incentivi alla progettazione di cui all’articolo 92 del d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), in particolare se possa essere erogato l’incentivo “ai dipendenti facenti parte dell’ufficio di piano” costituito al fine di redigere il Regolamento urbanistico dell’ente, la cui attività di pianificazione è ritenuta strumentale alla progettazione di opere pubbliche.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 252/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 luglio, ribadendo il consolidato orientamento in materia ha chiarito che

“un atto regolamentare non può essere assimilato, per il suo contenuto intrinseco, ad un progetto di lavori comunque denominato mentre l’art.90 del D.lgs. n.163/06 sia alla rubrica che al c.1, fa riferimento esclusivamente ai lavori pubblici, e l’art. 92, c1, presuppone l’attività di progettazione nelle varie fasi, expressis verbis come finalizzata alla costruzione dell’opera pubblica progettata”. A maggior ragione il “comma 6 dell’art.92 prevede che l’incentivo alla progettazione venga ripartito “tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto” e, dunque, è di palmare evidenza come il riferimento normativo e la conseguente voluntas legis sia ascrivibile solo alla materia dei lavori pubblici, presupponendosi una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un’opera di pubblico interesse”.

La norma lega chiaramente il riconoscimento del diritto ad ottenere il compenso incentivante alla circostanza che la redazione dell’atto di pianificazione, riferita ad opere pubbliche e non ad atti di pianificazione del territorio, sia avvenuta all’interno dell’Ente, dovendosi, pertanto, escludere dall’incentivo economico la redazione di atti di pianificazione urbanistica.

 


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