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Lazio, deliberazione n. 151 – Fondazioni: assunzioni e organi di amministrazione


Un Sindaco ha richiesto un parere in merito all’applicabilità delle procedure e dei regimi assunzionali alle fondazioni di diritto privato partecipate dall’ente, nonché l’applicabilità del principio di carattere onorifico sia della partecipazione che della titolarità agli organi collegiali di amministrazione.

I magistrati contabili del Lazio con la deliberazione 151/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 luglio, dopo un’ampia ricostruzione del quadro giurico-normativo dell’istituto della fondazione ha fornito i seguenti chiarimenti in merito alle questioni poste dall’ente.

Relativamente al regime assunzionale delle fondazioni, il ricorrere di determinati elementi, e cioè la costituzione/partecipazione, da parte di uno o più enti pubblici, di una persona giuridica privata, finalizzata alla realizzazione di un fine pubblico con l’impiego di finanziamenti pubblici e con modalità di gestione e controllo direttamente collegabili alla volontà degli enti soci, rende, di fatto, la persona giuridica privata un semplice modulo organizzativo dell’ente pubblico socio, al pari di altre formule organizzative aventi natura pubblicistica (aziende speciali e istituzioni).

Ciò implica l’applicazione a quest’ultima dei vincoli pubblicistici in materia di spesa del personale quali risultano previsti dall’articolo 76 del l. 133/2008 e di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma, previsti per le società pubbliche dall’articolo 18 della stessa l. 133/2008.

Con riferimento alla questione relativa all’applicabilità alle fondazioni del principio del carattere onorifico alla partecipazione e alla titolarità degli organi collegiali dei predetti enti di cui all’articolo 6, commi 2 e 5, d.l. 78/2010, secondo l’interpretazione autentica di cui all’articolo 35, comma 2 bis l. n. 35/2012, la sezione ha precisato che in linea con la ratio della norma, ispirata al rigore finanziario ed al contenimento delle spese, in particolare dei cd. “costi della politica”, essa deve essere applicata anche all’ipotesi in esame.

Ciò in quanto, come detto in merito all’estensione dei limiti assunzionali dell’ente socio, la fondazione è da ricondursi ad un mero modulo organizzativo della P.A., finalizzato al conseguimento dell’interesse generale dell’Ente pubblico/Enti pubblici fondatori.

Pertanto, al pari del divieto di corresponsione di compensi a amministratori degli enti (di diritto pubblico e privato), dotati di personalità giuridica ed autonomia gestionale, quando l’Ente riceve contributi a carico delle finanze pubbliche non possono riconoscersi compensi ad organi collegiali di organismi, che, ricevendo egualmente contributi pubblici in via continuativa, rappresentano un modulo organizzativo dell’Ente pubblico e perseguono funzioni direttamente collegabili all’ente stesso per la resa di servizi istituzionali.

A tal fine, non rileva il fatto che la fondazione abbia la qualifica di Onlus, rispetto alle quali la disciplina dell’articolo 6, commi 2 e 5, d.l. 78/2010 non trova applicazione, in quanto, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata del principio di buon andamento della P.A., tale carattere non può rilevare ove riferito ad associazioni/fondazioni che presentano una governance, in cui il fondatore Ente pubblico gioca un ruolo preponderante e sono funzionali al soddisfacimento di interessi generali direttamente ricollegabili a quest’ultimo.

Diversamente, si creerebbe, un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli organi collegiali, anche di amministrazione, di modelli organizzativi assimilabili come le Istituzioni e le Aziende speciali.

 


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