Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Ferie non godute: è possibile pagarle


L’irrinunciabilità del diritto alle ferie, garantito dall’art. 36 Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, determina il diritto del lavoratore, che non ne abbia usufruito anche senza responsabilità del datore di lavoro, al pagamento di un’indennità a titolo risarcitorio e retributivo.

E’ questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 18168 del 26 luglio 2013, con la quale ha respinto il ricorso di una Regione avverso il riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie a favore di un dipendente.

Nel caso di specie, la Regione aveva negato il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute a un dipendente, richiamando quanto stabilito dall’articolo 18, comma 9, del ccnl. 6 luglio 1995, che ammette tale possibilità solo nel caso in cui le ferie non siano state fruite per esigenze di servizio.

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, prevalgono i principi comunitari, secondo cui le ferie sono irrinunciabili e rappresentano il riposo cui ha diritto il lavoratore.

Il limite posto dal contratto collettivo alla monetizzazione delle ferie non godute, secondo la Cassazione, non è rilevante “in considerazione dell’irrinunciabilità del diritto alle ferie, ed in applicazione del principio di conservazione del contratto – nel senso che, in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non è escluso il diritto di quest’ultimo all’indennità sostitutiva”.

Pertanto, il diritto all’indennità sostitutiva sussiste anche se la mancata fruizione non dipende dal datore e il contratto collettivo ne preveda il pagamento per la sola mancata fruizione dipendente da motivi di servizio.

La Cassazione ha, inoltre, chiarito che tale indennità sostitutiva ha natura risarcitoria, perché compensa il lavoratore per la perdita del bene-riposo, ma anche retributiva, in quanto costituisce un’erogazione che risulta connessa al rapporto di lavoro.

Tale pronuncia risulta interessante anche in considerazione del vincolo disciplinato dall’articolo 5, comma 8, del d.l. 95/2012, secondo cui le ferie non godute “non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”.

 


Richiedi informazioni