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Violazione stand still: niente sanzione se la prestazione è indifferibile

Non deve essere applicata nessuna sanzione pecuniaria alla stazione appaltante che nel periodo di “standstill” stipula il contratto per evitare un grave danno all’interesse pubblico conseguente dalla mancata erogazione della prestazione oggetto di gara. Questo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza in commento, con la quale ha riformato la decisione del Tar che aveva irrogato nei confronti della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 123 cod. proc. amm., la sanzione pecuniaria pari al valore dell’ 1% del corrispettivo di aggiudicazione del contratto, per il mancato rispetto della sospensione automatica del termine per la stipula del contratto…

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