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Puglia, deliberazione n. 122 – Indennità risultato e non attivazione controllo gestione


Un comune ha chiesto un parere in merito alla possibilità di erogazione l’indennità di risultato relativa agli esercizi 2010-2011 al personale dirigente pur in assenza del controllo di gestione.

I magistrati contabili della Puglia con la deliberazione 122/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 luglio, hanno chiarito che l’erogazione della retribuzione di risultato può avvenire soltanto a seguito della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con gli obiettivi annuali, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione.

Nell’ambito dei vari sistemi di valutazione, il controllo di gestione può assumere un rilievo più o meno ampio a seconda delle modalità con cui il comune ha in concreto costruito il proprio sistema di valutazione.

Tuttavia, secondo i magistrati, in assenza di norme regolamentari interne che dispongano diversamente, la mancata istituzione del controllo di gestione non è, di per sé, ostativa all’erogazione dell’indennità di risultato, a condizione che l’ente per gli anni di interesse fosse dotato di metodologie in grado di misurare il raggiungimento degli obiettivi gestionali.

Pertanto, la possibilità di erogare l’indennità di risultato rimane subordinata all’effettiva implementazione di un adeguato sistema di valutazione.

 


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