La Regione ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione degli ambiti di operatività dell’articolo 3 del d.l. 95/2012, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 7 che prevedono:
l’inapplicabilità per le p.a. dell’aggiornamento ISTAT per gli anni 2012, 2013 e 2014;
per le Amministrazioni centrali, la riduzione nella misura del 15 per cento di quanto precedentemente corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 266/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno chiarito che il comma 1 dell’articolo 3 del d.l. 95/2012, relativo all’aggiornamento delle variazione degli indici ISTAT si applica anche alle Regioni.
Diversamente, la riduzione nella misura del 15% di quanto precedentemente corrisposto, prevista per le amministrazioni dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 2015, non si applica in via diretta alle regioni, province autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali costituisce disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.