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Veneto, deliberazione n. 168 – Incremento part-time


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di incrementare la percentuale di servizio part-time di un dipendente a tempo indeterminato dal 70% al 92%.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 168/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 luglio, hanno chiarito che “non essendo configurabile un diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro – come espressamente riconosciuto, invece, nell’ipotesi di ritorno a tempo pieno (art. 6, comma 4, del d.l. 79/1997, conv. nella legge 140/1997, e art. 4 del CCNL del Comparto regioni – Autonomie locali del 14/09/2000) – l’incremento del monte ore richiesto dal dipendente dovrà avvenire nel rispetto di tutti i vincoli di contenimento della spesa per il personale che il legislatore detta per l’amministrazione”.

In merito alla possibilità di considerare tale maggiorazione della percentuale di part–time come nuova assunzione, i magistrati contabili hanno confermato il consolidato orientamento contabile secondo cui il semplice incremento orario (che non comporti la trasformazione di un contratto da part-time a tempo pieno) di un dipendente originariamente assunto con contratto a tempo pieno, non comporta nuova assunzione, purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all’articolo 76, comma 7, d.l. 112/2008 (Corte Conti, sez. contr. Lombardia, del. 462/2012; Corte Conti sez. contr. Campania, del. 225/2013).

 


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