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Sardegna, deliberazione n. 54 – Consorzio imbrifero montano


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicabilità dei i limiti previsti dall’articolo 5 e 6 del d.l. 78/2010 agli organi dei consorzi (Assemblea e Consiglio di Amministrazione) deputati alla gestione dei bacini imbriferi montani.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione n. 54/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 giugno, hanno chiarito che la disciplina applicabile a tali enti, ai del richiamo di cui all’art. 1, comma 7, della legge 959/1953, sia solamente quella del titolo IV del d.lgs. 267/2000 e, quanto alle indennità ed ai gettoni di presenza, esclusivamente quella prevista dall’art. 82 del Tuel come integrata dalle previsioni dell’articolo 5, comma 5 e 7 del d.l. 78/2010, senza che l’autonomia organizzativa del consorzio possa derogare a cogenti precetti di legge finalizzati al risultato del risparmio della spesa pubblica.

Secondo i magistrati contabili “il riferimento al concetto generico di “amministratori” di cui all’art. 5, comma 7 del d.l. 78/2010 – disciplina dettata in materia di contenimento delle spese della politica, tra le quali deve essere ascritta anche quella per il funzionamento dei consorzi imbriferi – volutamente utilizzato in tale forma omnicomprensiva da parte del legislatore, è in grado di abbracciare sia la posizione dei rappresentanti dell’assemblea, sia quella dei componenti del consiglio di amministrazione”.

 


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