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Piemonte, deliberazione n. 231 – Patto di stabilità e spese uffici attività giudiziaria


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di reperire e ristrutturare alcuni locali idonei ad accogliere il personale degli uffici soppressi ed ora assegnati all’ufficio del Giudice di Pace e se sia possibile derogare per tali spese ai vincoli del Patto di stabilità.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 231/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 giugno, hanno ricordato che l’articolo 1 della legge 392/1941, recante “Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari”, impone agli enti, nel cui territorio sono situate le circoscrizioni giudiziarie, di sostenere gli oneri necessari al loro funzionamento (esclusi quelli per il personale che rimangono di competenza dell’amministrazione giudiziaria), tra le quali sia annoverano anche quelli necessari alla messa a disposizione degli immobili finalizzati allo svolgimento dell’attività giudiziaria.

Secondo i magistrati contabili, tuttavia, “non possono ritenersi consentite esclusioni dal patto di stabilità interno di entrate o di spese diverse da quelle previste dalle ricordate disposizioni di legge, atteso che ogni esclusione richiede una specifica previsione che si fondi sul reperimento delle adeguate risorse compensative a tutela degli equilibri di finanza pubblica”.

 


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