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Campania, deliberazione n. 222 – Assunzioni stagionali vigili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’assunzione di vigili stagionali da finanziare con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 208 comma 5 bis del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 221/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 giugno, hanno ricordato che “soltanto una quota parte dei proventi derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada sia destinabile alle assunzioni di lavoratori stagionali”.

Secondo i magistrati contabili, inoltre, “sebbene le spese per le assunzioni stagionali di vigili possano in parte essere finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 208 comma 5 bis del D. Lgs. 285/1992, ciò non toglie che tali spese vadano integralmente computate nel novero di quelle sostenute per i contratti del personale temporaneo o con rapporto flessibile e ciò, proprio in virtù dell’obbligo di riduzione della spesa rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009”.

I giudici contabili hanno quindi chiarito che il limite di assunzione del personale a tempo determinato di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 dove considerarsi operativo anche per le assunzioni stagionali dei vigili urbani.

Pertanto, spetterà all’ente verificare il rispetto di tali condizioni e, in particolare, “la circostanza che “le assunzioni” siano “strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale”, fermo restando che la responsabilità disciplinare ed erariale, conseguente all’inosservanza dei limiti previsti dalla norma, richiede che tale verifica venga condotta con particolare attenzione e rigore”.

 


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