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Umbria, deliberazione n. 111 – Locazione passiva per uffici giudiziari: ammessa


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di stipulare una locazione passiva per provvedere a rispondere alle nuove esigenze allocative degli uffici giudiziari, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 138 della legge 288/2012 che ha introdotto il divieto per gli enti locali di stipulare contratti passivi per l’anno 2013.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione n. 111/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 giugno, hanno ricordato che il Comune è tenuto a soddisfare le accresciute esigenze allocative degli uffici giudiziari in adempimento di un preciso obbligo di legge (articoli 1 e 2 della Legge 392/1941).

Pertanto, secondo i magistrati contabili, l’ente potrà stipulare, per l’anno 2013, locazioni passive per reperire immobili da destinare alle accresciute esigenze allocative del locale tribunale, “a condizioni più vantaggiose” rispetto alle spese complessivamente sostenute dall’amministrazione giudiziaria per assicurasi la disponibilità degli immobili destinati agli uffici giudiziari soppressi.

 


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