Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Piemonte, deliberazione n. 191 –Mancata erogazione contributi e cessione del credito


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla disciplina del Patto di stabilità interno in relazione ai problemi attinenti l’accertamento e la riscossione delle entrate derivanti da contributi o trasferimenti in conto capitale provenienti da altre Amministrazioni pubbliche.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 191/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 giugno, hanno chiarito che, ai fini dell’osservanza dei vincoli di finanza pubblica, spetta a ciascun ente, nell’ambito della propria autonomia, definire ed attivare le politiche di investimento tenendo conto delle risorse delle quali può effettivamente disporre in concreto.

In relazione ai contributi ed ai trasferimenti in conto capitale, hanno chiarito i magistrati contabili, “non rileva la formale assegnazione da parte di altra Amministrazione ma il versamento cosicchè è opportuno che le Amministrazioni convengano i tempi effettivi di pagamento ovvero il destinatario del contributo o del trasferimento avvii l’esecuzione dell’intervento in relazione alle scadenze dell’incasso”.

Pertanto, “a prescindere dalle cause che abbiano originato la situazione, qualora un Ente non raggiunga gli obiettivi previsti dalla disciplina del Patto di stabilità interno è assoggettato alle sanzioni o limitazioni amministrative previste dall’art. 7, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 149 poiché è onere di ciascun Ente programmare la sua attività finanziaria in modo da osservare i vincoli di finanza pubblica”.

In merito all’ulteriore quesito, ovvero se i crediti vantati nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche siano cedibili a terzi, i magistrati contabili hanno chiarito che spetterà all’ente verificare la concreta disciplina giuridica del credito al fine di stabilire la cedibilità.

Tuttavia, i magistrati contabili hanno osservato che tale operazione di cessione dovrà essere reale ed effettiva e quindi comportare per l’ente l’incasso, senza riserve, del credito.

Diversamente, infatti, si configurerebbe come un’operazione elusiva diretta ad aggirare divieti di legge o a violare norme imperative quali quelle relative al patto di stabilità.

Infine, hanno rilevato i magistrati contabili, la scelta del cessionario del credito deve avvenire per il tramite di una procedura ad evidenza pubblica.

In conclusione “se in base alla normativa sui contratti pubblici, la cessione del credito può rientrare nella previsione dell’art. 19, co. 1, lett. d) del d. lgs. n. 163 del 2006, il cessionario dovrà comunque essere scelto “nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità” facendo precedere l’individuazione del contraente da una procedura di gara, sia pure ristretta”.

 


Richiedi informazioni