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Piemonte, deliberazione n. 190 – Compensi amministratori Azienda speciale


Un sindaco ha chiesto se la disposizione di cui all’articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010 secondo cui la partecipazione agli organi collegiali degli enti che “ricevano contributi a carico delle finanze pubbliche” è onorifica, ovvero gratuita, sia applicabile anche ai componenti del Consiglio di Amministrazione di un’azienda speciale che prevalentemente gestisce farmacie comunali e che, rispettivamente:

– non è destinataria di contribuzione pubblica ma opera in regime di corrispettivi;

– svolge anche attività non riconducibili alle tipologie ricomprese nell’ambito applicativo dell’ art. 114 comma 5bis (servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico, gestione asili nido comunali, gestione campi da calcio e piscina, servizio di videosorveglianza e servizi ITC)

– ha ricevuto dall’ente un capitale di dotazione costituito da beni mobili, immobili, fondi liquidi.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 190/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 giugno, hanno chiarito che “deve ritenersi ricompreso nel concetto di “contributo a carico della finanza pubblica” qualsiasi forma di dipendenza finanziaria, che si manifesti, non solo sotto forma di contribuzione, ma anche sotto forma di tariffe stabilite per le prestazioni erogate in favore dell’Ente locale tramite apposito contratto di servizio, o sia stabilita nello statuto sotto forma di obbligo giuridico di ripianare i costi sociali dell’attività di gestione in pareggio di bilancio, e quindi in generale consista in qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, ad esempio nel conferimento del capitale di dotazione necessario all’erogazione di servizi da parte dell’organismo strumentale dell’Ente”.

Inoltre, i magistrati contabili hanno chiarito che l’esclusione prevista dal comma 5 bis dell’articolo 114 del Tuel è applicabile solo alle aziende che svolgono esclusivamente, e non soltanto prevalentemente, attività riconducibili in toto ai “servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie” a cui la norma fa espresso riferimento.

In conclusione, tale Azienda “deve ritenersi assoggettata ai vincoli di cui all’art. 6. co. 2 suindicato, spettando all’Ente verificare la compatibilità delle modalità di svolgimento dei servizi in questione rispetto alla normativa in vigore”.

 


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