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Toscana, deliberazione n. 175 – Acquisti autovetture, mobili e arredi e immobili


Un sindaco ha formulato tre diversi quesiti in tema di limiti alla spesa degli enti locali, in particolare chiedendo se:

 se l’acquisto di autovetture ovvero di infrastrutture per la ricarica elettrica di autovetture, finanziato con contributi pubblici regionali, rientrino, rispettivamente nel limite di cui all’art. 1, comma 143 della L. n. 228/2012 e dell’art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012

 se l’acquisto di mobili ed arredi finanziati con fondi a carico di terzi (pubblici o privati) sia soggetto al limite di cui al comma 141, art. 1, L. 228/2012;

 se l’acquisto di immobili tramite permuta di terreni con altri enti del settore pubblico (Agenzia del Demanio) rientri nei vincoli di cui all’art. 1, comma 138, punto 1 quater della L. 228/2012 e se il limite debba ritenersi operativo anche in caso di conguaglio positivo per il comune.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 175/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 giugno, hanno chiarito che anche nel caso in cui l’acquisto sia finanziato da un’altra Amministrazione, ovvero da un soggetto privato, non è possibile derogare ai limiti diretti al contenimento della spesa pubblica.

In merito all’ultimo quesito, i magistrati contabili hanno ricordato che l’articolo 10-bis (Norma di interpretazione autentica dell’articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) del d.l. 35/2013, modificato in sede di conversione in legge 64/2013 ha espressamente previsto che “Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all’articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali”.

Un approfondimento delle novità introdotte dalla legge di conversione verrà pubblicato su UNIVERSOPA di giugno.

 


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