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Toscana, deliberazione n. 173 – Determinazione del saldo finanziario


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta determinazione del saldo finanziario rilevante per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

L’ente ha premesso di non aver escluso dal saldo finanziario 2012 le risorse provenienti dall’Unione europea, con la conseguenza che, nell’esercizio 2013, si trova nella condizione di non considerare, ai fini del saldo finanziario, un importo di spesa di provenienza comunitaria (correlato ad entrate riscosse anche nell’esercizio 2012 oltre che 2013) superiore al corrispondente ammontare dell’entrata (poiché riferibile solo per la metà all’esercizio 2013).

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 173/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 giugno, hanno richiamato la circolare del Mef n. 5/2013, secondo cui “Qualora un ente non abbia escluso dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti dall’Unione Europea nell’anno del loro effettivo accertamento/incasso, non può escludere successivamente le correlate spese nell’anno del loro effettivo impegno/pagamento”.

Secondo i magistrati contabili, pertanto, non risulta possibile “escludere la spesa complessivamente sostenuta negli esercizi finanziari di riferimento correlata solo parzialmente ad una corrispondente entrata derivante da finanziamenti dell’Unione europea accertata o riscossa in un dato esercizio finanziario, e non esclusa, nel complessivo ammontare della risorsa acquisita in bilancio, ai fini del saldo finanziario, anche qualora l’ente locale, nell’esercizio finanziario durante il quale avviene la registrazione dell’entrata costituita dalle risorse provenienti dall’U.E., non risulti soggetto al patto di stabilità interno”.

 

 


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