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Piemonte, deliberazione n. 181 – Incrementi salariali azienda speciale consortile


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 114, comma 5 bis, del Tuel, in particolare se il blocco della contrattazione collettiva nazionale e la limitazione della spesa per salario accessorio, in riferimento alla spesa del 2010, sia applicabile ad un’azienda speciale consortile partecipata unicamente dai comuni con conseguente inapplicabilità dei CCNL di settore che comportano incrementi del trattamento economico fondamentale o accessorio del personale.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 181/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 giugno, hanno chiarito che la norma “concerne anche il “contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria”, sicché il congelamento dei rinnovi contrattuali e della retribuzione, stabilito dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni si applica anche al personale dipendente dalle aziende speciali”.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, l’amministrazione dell’azienda consortile deve applicare tali disposizioni e i comuni partecipanti hanno l’obbligo di vigilare che ciò avvenga.

 


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