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Piemonte, deliberazione n. 169 – Riduzione spesa di personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, in particolare se sia possibile rimuovere, nella quantificazione della spesa di personale di un dato anno, gli effetti distorsivi derivanti dall’eventuale presenza di eventi straordinari della dinamica retributiva.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 169/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 giugno, hanno ricordato che secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza, l’obbligo di riduzione è riferito alle “spese effettive” sostenute nell’esercizio precedente.

La norma, infatti, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza, impone l’applicazione di un criterio di confronto storico della spesa del personale per l’applicazione del vincolo in esame.

Secondo i magistrati contabili, “non sono pertanto ammissibili conteggi figurativi, in quanto privi di base normativa”.

 

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