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In G.U. il D.l. 69/2013: le principali novità per gli enti locali


E’ stato pubblicato in G.U. n. 144 del 21 giugno il d.l. 69/2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” in vigore dal giorno successivo.

Di seguito alcune delle principali novità introdotte dal decreto, che saranno oggetto di approfondimento nella rivista mensile UNIVERSOPA del mese di giugno.

In materia di semplificazione amministrativa è stato introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di indennizzare gli utenti in caso di ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo.

Il periodo di sperimentazione del provvedimento di sanzione sarà di 18 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mentre il corrispettivo da riconoscere per ogni giorno di ritardo sarà di 30 euro al giorno con un tetto massimo di 2.000 euro

In materia di appalti pubblici sono state introdotte alcune novità concernenti, fra l’altro, la disciplina del DURC e gli obblighi di pubblicazione.

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in caso di ottenimento di DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (affidatario e eventuali subappaltatori), l’Amministrazione aggiudicatrice trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.

Viene meno, pertanto, la responsabilità solidale fiscale dell’appaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nel contratto di subappalto.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Il DURC dovrà essere acquisito d’ufficio per via telematica e avrà validità di 180 giorni dalla data di emissione.

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento dovranno essere corredati dal DURC anche in formato elettronico.

Ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento, gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

Il decreto, inoltre, ha previsto il rinvio di sei mesi dei termini originariamente previsti dall’articolo 4 del d.l. 95/2012 per l’alienazione delle società controllate dalle Pa o l’esternalizzazione dei servizi da esse prestate spostando i rispettivi termini dal 30 giugno al 31 dicembre 2013 e dal 1° gennaio al 1° luglio 2014.

Inoltre, con riferimento alla disciplina dell’articolo 9 della spending review, il termine precedentemente individuato nel 7 aprile 2013 entro il quale Regioni e enti locali avrebbero dovuto procedere alla soppressione, accorpamento o riduzione degli oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitavano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione, è stato posticipato al 31 dicembre 2013.

In materia di gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, è stato prorogato al 31 dicembre 2013 il termine oltre il quale Equitalia non potrà più procedere alla riscossione coattiva per conto dei comuni e delle società da essi partecipate.

 


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