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Emilia, deliberazione n. 224 – Buoni pasto e servizio mensa gestito da terzi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicabilità della previsione di cui all’articolo 5 comma 7 del d.l. n. 95/2012 al servizio sostitutivo di mensa gestito direttamente dall’ente, ovvero affidato in convenzione a terzi, nonché del previsto limite a 7,00 euro del valore nominale dei buoni pasto attribuiti al personale.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione n. 224/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 giugno, aderendo all’interpretazione fornita dalla Sezione controllo per il Friuli Venezia Giulia con la deliberazione 1/2013, hanno ritenuto che “la disposizione contenuta nell’articolo 5, comma 7, d.l. 95/2012 debba essere interpretata nel senso che il costo massimo che il datore di lavoro pubblico può sostenere per l’erogazione dei pasti a favore dei dipendenti che ne abbiano diritto non può superare l’importo giornaliero di € 7,00 sia nell’ipotesi di utilizzazione dei buoni pasto, sia nell’ipotesi di gestione del servizio mensa mediante convenzione con esercizi pubblici”.

 


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