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Servizio di pulizia: è appalto anche se concluso tra due enti pubblici territoriali


Costituisce appalto pubblico di servizi un contratto con il quale un ente pubblico conferisce ad un altro ente pubblico il compito di pulizia di taluni edifici a uso uffici, locali amministrativi e istituti scolastici, con la possibilità, per tale secondo ente, di ricorrere a terzi per l’esecuzione di detto compito, dietro pagamento di un corrispettivo che si presuppone corrispondere alle spese comportate dall’espletamento dell’incarico, ferma restando la sua facoltà di controllare l’esecuzione dello stesso.

Questo quanto chiarito dalla Corte di Giustizia Europea, sez. V, con la sentenza n. C-386/11 del 13 giugno 2013.

In particolare, la direttiva 2004/18, all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) definisce gli appalti pubblici “contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva”.

Al riguardo, in primo luogo, la Corte di Giustizia ha chiarito che “è ininfluente, per un verso, la circostanza che tale operatore sia esso stesso un’amministrazione aggiudicatrice e, per altro verso, che l’ente in questione non persegua un preminente scopo di lucro, che non abbia una struttura imprenditoriale o che non assicuri una presenza continua sul mercato”.

Solo due tipi di appalti conclusi da enti pubblici sono sottratti all’applicazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, ovvero:

 i contratti di appalto stipulati da un ente pubblico con un soggetto giuridicamente distinto da esso, quando detto ente eserciti su tale soggetto un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e il soggetto in questione realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti che lo controllano;

 i contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi.

La Corte di Giustizia, ritenendo il contratto in esame non riconducibile a nessuno di questi due tipi di appalto, ha pertanto chiarito che l’affidamento dei servizi di pulizia di edifici di cui all’allegato II A, categoria 14, della direttiva 2004/18, deve avvenire tramite l’espletamento di una gara ad evidenza pubblica.

 


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