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Piemonte, deliberazione n. 168 – Utilizzo proventi concessioni edilizie


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di destinare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia per spese riferite alla manutenzione del patrimonio comunale.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 168/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 giugno, hanno ricordato che l’articolo 2, comma 8, della legge 244/2007, che aveva previsto la possibilità di destinare, per gli anni 2008-2012 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.p.r. 380/2001, per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, non è stato prorogato.

Pertanto, non è possibile “continuare a destinare parte di detti proventi per spesa corrente, né tale facoltà può farsi risalire ad una disciplina antecedente (ovvero l’art. 49, comma 7, della legge 449/1997, richiamata dall’Ente istante), già sostituita dalla disciplina successiva, nonché in contrasto col quadro normativo vigente, come evolutosi anche in ragione dei principi stabiliti in materia dal nuovo art. 81 della Costituzione”.

I magistrati contabili hanno chiarito, inoltre, che ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge di stabilità 228/2012 “le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal t.u. in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50% del totale annuo”.

Tale norma vincola pertanto una quota di tali proventi per determinate spese correlate al tipo di entrata, ma pur sempre nell’ambito di una destinazione complessiva a spese di investimento.

Secondo i magistrati contabili, il riferimento a spese di “manutenzione del patrimonio comunale” deve essere interpretato nel senso che deve trattarsi di manutenzione straordinaria del patrimonio.

 


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