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Piemonte, deliberazione n. 167 – Ria e incremento fondo


Un sindaco ha chiesto se l’incremento della voce “R.I.A.”, ovvero della retribuzione individuale di anzianità, del fondo risorse decentrate, previsto dai contratti nazionali di lavoro del comparto (articolo 4, comma 2, del CCNL del 5 ottobre 2001) in relazione alle cessazioni di personale, rientri nel blocco disposto dall’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 167/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 giugno, hanno ricordato quanto espresso dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la delibera 51/2011 secondo cui il limite posto alla crescita della spesa di personale prescinde da ogni considerazione relativa alla provenienza delle risorse e dunque è applicabile anche nel caso in cui l’ente disponga di risorse aggiuntive derivanti da incrementi di entrata.

Inoltre, i magistrati contabili hanno ricordato che la Ragioneria generale dello Stato ha escluso, con la circolare 40/2010, la possibilità di incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio del personale con le risorse rinvenienti dalla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), di cui all’articolo 4, comma 2, del CCNL del 5 ottobre 2011 (in tal senso anche Sezione Regionale di controllo per le Marche del. 61/2012).

 

 


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