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Lombardia, deliberazione n. 232 – Fondazione di partecipazione e esproprio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’ente di aderire ad una fondazione, che eroga in via sussidiaria il servizio di asilo e scuola per l’infanzia, attraverso un atto di dotazione al patrimonio della stessa di importo pari ai lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza degli impianti, per la manutenzione straordinaria dell’immobile che ospita la scuola.

In alternativa, l’ente ha chiesto se sia possibile erogare alla fondazione un contributo in conto capitale destinato alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile e, in particolare, se sia possibile destinare a tale scopo i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e/o dalla monetizzazione dello standard qualitativo di un piano attuativo.

Inoltre, l’ente ha posto anche un quesito in merito alla corretta interpretazione del divieto di acquisto di immobili sancito per il 2013.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 232/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 giugno, hanno chiarito che “la fondazione è un’istituzione che si sostanzia di un patrimonio destinato ad uno scopo che rimane immutabile ed è prefissato dal fondatore con l’atto di fondazione. Eventuali successivi apporti alla dotazione iniziale non possono che inserirsi nell’alveo di finanziamenti o di liberalità in favore dell’istituzione in vista del perseguimento degli scopi prefissati, ma non possono consentire l’ingresso di nuove adesioni, a meno che non si voglia conformare la fondazione classica ai modelli atipici delle fondazioni di partecipazione (assimilabili alle associazioni con patrimonio segregato e destinato ad uno scopo)”.

I magistrati contabili hanno inoltre ricordato che ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 6, del d.l. 95/2012, è vietato istituire “enti, agenzie e organismi”, fra cui rientrano anche le fondazioni di partecipazione e, in genere, gli altri organismi strumentali creati dall’ente locale per la gestione di funzioni fondamentali e amministrative (salvo, per le società, il rinvio, contenuto nel comma 7).

Secondo i magistrati, “la disposizione pone un divieto diretto sugli enti di nuova costituzione, ma la medesima proibizione si pone, in via analogica ed antielusiva, per l’assunzione di partecipazioni o di quote o di adesioni in fondazioni di diritto privato gestite e in proprietà di terzi”.

In merito alla possibilità di erogare contributi pubblici per la realizzazione della ristrutturazione del compendio immobiliare in proprietà della fondazione, i magistrati contabili hanno chiarito che spetterà all’ente la concreta valutazione in ordine alle modalità con cui determinare la contribuzione pubblica a beneficio della fondazione convenzionata, erogante il servizio di asilo e di scuola per l’infanzia.

Relativamente all’estensione del divieto di acquisto a titolo oneroso anche per le acquisizioni di immobili nell’ambito della realizzazione di procedimenti di esproprio per pubblica utilità, i magistrati contabili hanno chiarito che “il divieto non deve ritenersi operante laddove la procedura espropriativa sia stata accompagnata dall’emissione, prima del 1° gennaio 2013, di un decreto di occupazione d’urgenza dell’area preordinata all’espropriazione con la contemporanea corresponsione della relativa indennità”.

Diverso il caso in cui l’amministrazione abbia comunque occupato il bene, ma senza erogare un corrispettivo (con riferimento alla cessione volontaria, all’accordo bonario e alla compravendita jure privatorum): in tal caso, infatti, “la mera possibilità di controversie civilistiche dovute alla sospensione degli accordi intervenuti con i privati espropriati, non può ritenersi ostativo all’applicazione del divieto di acquisto, che mira a precludere conseguenze ben più onerose”.

L’interpretazione sostenuta dai magistrati contabili della Lombardia in materia di acquisizione di immobili tramite procedure espropriative e divieto di acquisizione a titolo onerosa di immobili per il 2013 si pone in contrasto con quella fornita dalla Corte dei Conti sez. contr. della Toscana e della Puglia (Toscana, deliberazione n. 149/2013 e Puglia, deliberazione n. 97/2013)

 


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