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Toscana, deliberazione n. 170 – Diritti di rogito vicesegretario


Un sindaco ha chiesto un parere in materia di pagamento dei diritti di rogito al vicesegretario.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 170/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 giugno, hanno ribadito che la disposizione di cui all’articolo 41 della legge 312/1980 è “chiara nell’identificare il limite di 1/3 dello stipendio del segretario rogante quale compenso massimo ed invalicabile per le attività espletate”.

Secondo i magistrati contabili, la mancata espressa previsione all’articolo 25 del CCNL Dirigenti del comparto Regioni ed Enti locali di un preciso limite stipendiale deve essere interpretata nel senso di un rinvio alle disposizioni di legge che vanno individuate nell’articolo 41, comma 4, della legge 312/1980 e quindi nel limite “massimo di un terzo dello stipendio in godimento”.

Circa la quantificazione della frazione stipendiale per i soggetti incaricati delle funzioni vicarie, i magistrati contabili hanno chiarito che la stessa va individuata “in relazione al periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento allo stipendio teorico annuale del vice segretario”.

Pertanto, “la remunerazione dei diritti di rogito a beneficio del soggetto rogante va quantificata – in riferimento ai compensi percepiti dal segretario comunale – nella misura “di un terzo della retribuzione annua rapportata, quest’ultima, al periodo di effettivo servizio svolto dall’interessato”.

 


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