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Lombardia, deliberazione n. 226 – Divieto sponsorizzazioni e contributi enti privati


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4, comma 6, del d.l. 95/2012 in relazione all’articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 226/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 giugno, hanno chiarito che sulla base del comma 9 dell’articolo 6 della legge 122/2010, vige un divieto assoluto di sponsorizzazioni da parte dei comuni.

Di contro, sulla base del comma 6 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012, i Comuni possono affidare a titolo oneroso (e sulla base del principio di sussidiarietà) ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo.

In questi casi i Comuni dovranno sostenere una spesa che permetta l’esercizio di tali servizi, sulla base, generalmente, di una convenzione.

In tali fattispecie è fatto divieto ai Comuni di deliberare “contributi” a favore di tali enti, in quanto, questi, evidentemente, sono già retribuiti sulla base della convenzione con essi stipulata.

Il comma 4, peraltro, prevede una serie cospicua di eccezioni a tale principio.

I Comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono un’attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, sono ancora consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, “purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio”.

 


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