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Lombardia, deliberazione n. 223 – Finanziamento dal Fondo di Kyoto


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dalle regole del patto di stabilità un finanziamento a tasso agevolato proveniente dal Fondo di Kyoto.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 223/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 giugno, hanno ricordato che secondo l’articolo 31, comma 10, della legge 183/2011 e la Circolare del Mef 5/2012 sono escluse dal patto le spese sostenute dagli enti locali per realizzare interventi finanziati con fondi U.E..

La finalità di tale norma è quella di non far ritardare l’attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l’Unione europea, tenuto conto che si tratta di importi che vengono rimborsati dall’U.E. all’Italia, previa rendicontazione.

Diversamente, il c.d. Fondo Kyoto, istituito con la legge 296/2006, è costituito da risorse statali e non da fondi dell’U.E., pertanto, i relativi importi devono essere conteggiati nel patto.

Qualora, invece, le risorse con cui è alimentato il suddetto fondo fossero parzialmente a carico dell’Unione europea, per tale parte troverà applicazione l’articolo 31, comma 10, della legge 183/2011.

 


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