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Lombardia, deliberazione n. 222 – Incarichi di consulenza specialistica


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di derogare all’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010 (spesa per studi e incarichi di consulenza non superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009) in presenza di interessi e necessità urgenti ed in assenza di idonee professionalità interne per la redazione del “piano urbano di mobilità” di cui alla legge 340/2000.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 222/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 giugno, hanno chiarito che l’ente è tenuto a rispettare il limite di spesa ex articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010, il quale non consente alcuna deroga.

Inoltre, i magistrati contabili hanno ricordato che l’articolo 7 del d.lgs. 165/2001 prevede, espressamente, tra i presupposti per il ricorso a collaborazioni, il preliminare accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Amministrazione e la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione resa da esperti di particolare e comprovata specializzazione.

Sul tema si veda anche Gli incarichi esterni degli Enti Locali”  EDK Editore.

 

 


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