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Puglia, deliberazione n. 96 – Blocco retributivo dipendenti società strumentale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 4, comma 11, del d.l. 95/2012, in materia di limitazioni al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle p.a.

In particolare, l’ente, socio unico di una spa in house che svolge servizi strumentali di custodia polifunzionale degli immobili di proprietà comunale, manutenzione ordinaria programmata e a chiamata (pronto intervento) delle componenti edilizie degli immobili comunali, ha chiesto se siano da escludere dal concetto di “trattamento economico ordinariamente spettante”, a partire dal 2013, tutti gli istituti contrattuali da cui scaturiscano elementi della retribuzione ulteriori rispetto a quelli ordinari dovuti per il 2011, ovvero ogni emolumento episodico connesso a dinamiche straordinarie della retribuzione.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 96/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 giugno, hanno chiarito che “alla società strumentale debbano essere applicate le ulteriori limitazioni al trattamento economico accessorio previste per l’ente controllante”.

 


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