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Piemonte, deliberazione n. 155 – Estinzione comunità montana e mobilità del personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 18 della l.r. Piemonte 11/2012 che, nell’ambito della disciplina relativa allo scioglimento delle Comunità montane e alla riassegnazione delle funzioni ai Comuni, ha stabilito alcune agevolazioni per favorire i processi di mobilità dei dipendenti delle Comunità montane verso i Comuni che facevano parte delle stesse.

Inoltre, l’ente ha chiesto se la spesa del personale, che verrà trasferito da questa alla costituenda unione di comuni o a altra forma associativa, debba essere computata, pro quota, a carico di ciascun comune ai fini dei limiti recati sia dall’articolo 1 comma 557 legge 296/2006, che dall’articolo 76, comma 7, d.l. 112/2008.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 155/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 giugno, hanno ricordato che la legge regionale, nell’attuare il programma di soppressione delle comunità montane, ha fatto salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere con le medesime, prevedendo incentivi finanziari per il trasferimento di tali rapporti di lavoro ad altri enti e l’irrilevanza, per quanto riguarda le risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle comunità montane, dei limiti alle assunzioni e alla spesa di personale degli enti locali previsti dalle norme di legge nazionale.

In merito al computo della spesa di personale impiegato presso le unioni di comuni o altri enti associativi, i magistrati contabili hanno chiarito che le deroghe e i benefici previsti dall’art. 18 della l.r. 11/2012 risultano applicabili anche al personale a tempo indeterminato in mobilità dalle comunità montane alle unioni di comuni.

Pertanto, in ordine al computo delle spese di personale rispetto alle relative norme di contenimento, i magistrati contabili hanno evidenziato che “la non rilevanza di queste, stabilita dai commi 7 e 8 della stessa L.r., può ritenersi applicabile anche alle quote di spesa di personale riferibili ai singoli comuni costituenti l’unione”.

 


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