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Piemonte, deliberazione n. 161 – Contributo sotto forma di mutuo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di beneficiare del contributo, sia pure concesso in forma di mutuo, previsto con decreto interministeriale del 3 ottobre 2012, nell’ambito dell’attuazione del “piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico”.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 161/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 giugno, hanno chiarito che nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un’amministrazione pubblica diversa, le entrate devono essere allocate nel Titolo IV e non al Titolo V, poiché, per l’ente beneficiario, le somme ricavate dal mutuo contratto da altro Ente in suo favore non possono essere qualificate come “entrate derivanti da accensioni di prestiti”, proprio in virtù del fatto che l’ente locale si pone nella mera veste di percettore delle somme concesse a mutuo ad una amministrazione diversa, che assume in proprio l’onere della restituzione.

Laddove, invece, come nel caso di specie, l’ente contraente risulti direttamente obbligato nei confronti dell’Istituto mutuante al pagamento degli oneri di ammortamento, il debito derivante dal mutuo non può non gravare sul medesimo, dovendosi considerare la partecipazione dell’Amministrazione che eroga il contributo, quale mero rimborso delle somme dovute.

Infatti, ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto interministeriale del 3 ottobre 2012, gli Enti attuatori, nei limiti delle risorse assegnate, dovranno procedere alla sottoscrizione con l’istituto finanziatore del contratto di mutuo.

 

 


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