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Lombardia, deliberazione n. 216 – Trasferimento di un bene dal demanio statale


Un sindaco ha chiesto se il trasferimento di un bene dal demanio statale al patrimonio del comune, a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del d.lgs. 85/2010, nonché degli articoli 54 comma 3 e 112 comma 4 del d.lgs. 42/2004, possa integrare il divieto previsto dalla legge di stabilità 2013.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 216/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 giugno, hanno chiarito che il trasferimento dei beni dallo Stato agli enti locali, essendo qualificano come “non oneroso”, non rientra nel divieto di acquisto immobili, previsto dall’art. 1 comma 138 della legge di stabilità n. 228/2012, il cui ambito di applicazione oggettivo riguarda i soli acquisti “a titolo oneroso”.

Anche l’impegno del comune a valorizzare il bene, con conseguenti investimenti sullo stesso, nel successivo arco quinquennale, pena la retrocessione del bene allo Stato, non muta la causa di liberalità dei contratti a titolo gratuito.

Tuttavia, sarà necessario che la realizzazione degli investimenti, oggetto dell’accordo di valorizzazione con lo Stato, sia fondato sulla programmazione di adeguate risorse finanziarie (se del caso, reperite mediante apporto di capitali privati), compatibili con il rispetto, nel medio periodo, degli obiettivi di finanza pubblica (quali, in particolare, esplicitati dal patto di stabilità interno).

 


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