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Lombardia, deliberazione n. 209 – Acquisto immobile per realizzare opera pubblica


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 138 della legge 228/2012.

In particolare, l’ente ha chiesto se l’acquisto di un immobile necessario per la successiva esecuzione di un’opera pubblica rientri nel divieto nel caso in cui l’approvazione del progetto preliminare e l’inserimento dell’opera nella programmazione triennale e annuale (art. 128 del d.lgs. n. 163/2006) siano avvenuti prima dell’entrata in vigore del divieto contenuto nel citato articolo 1 comma 138.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 209/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 giugno, hanno chiarito che l’acquisizione di un bene immobile, a seguito del processo di costruzione di un’opera pubblica, frutto della stipula di un contratto di appalto o concessione di lavori ex artt. 3 e 53 del d.lgs. 163/2006, non trova in linea generale ostacolo nella normativa finanziaria.

Secondo i magistrati contabili, l’articolo 1, comma 138, della legge n. 228/2012 vieta il solo acquisto a titolo oneroso e non la diversa ipotesi dell’appalto di lavori pubblici, in quanto l’acquisizione è mera conseguenza, differita nel tempo, del contratto di appalto.

Per quanto riguarda il quesito posto, i magistrati hanno chiarito che la mera approvazione della progettazione preliminare e il successivo inserimento nell’elenco annuale dei lavori non risultano decisivi al fine di escludere la ricorrenza al divieto di acquisto di immobili, funzionali alla realizzazione dell’opera.

Pertanto, ove l’acquisizione dell’immobile, funzionale alla realizzazione di un’opera pubblica, non sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della norma, non potrà essere acquistato sulla base della mera pregressa approvazione di un progetto preliminare e del conseguente inserimento nell’elenco annuale delle opere pubbliche.

Per quanto riguarda l’applicabilità del divieto al procedimento di realizzazione di un’opera pubblica attivato in attuazione di un accordo di programma, i magistrati contabili hanno chiarito che al fine di integrare l’eccezione prevista dal comma 1 sexies, è necessario non solo che gli interventi siano inseriti in un programma o piano, ma che abbiano la specifica finalizzazione prevista dalla legge e, infine, che siano finanziati con le risorse previste dal d.lgs. 88/2011.

Infine, in merito alla possibilità di realizzare opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, nell’ambito di un accordo di programma, i magistrati contabili hanno chiarito che “in ipotesi di mera esecuzione di opere di urbanizzazione, primarie o secondarie, su suolo o altro immobile di proprietà dell’amministrazione procedente, non scatta il divieto posto dall’art. 1 comma 138 della legge di stabilità n. 228/2012”.

Tale fattispecie, infatti, rientra nella definizione di appalto di opera pubblica.

Al contrario, nel caso in cui la realizzazione delle opere di urbanizzazione, primaria o secondaria, richieda l’acquisizione di immobili di proprietà di terzi, è applicabile il divieto posto dalla legge di stabilità.

 


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