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Puglia, deliberazione n. 98 – Formazione, fondi europei e incentivi al personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di costituire un ufficio – mediante l’impiego di dipendenti comunali in regime di lavoro straordinario – di supporto alla struttura per la realizzazione di attività formative e progetti finanziati con risorse comunitarie, applicando, ai fini della retribuzione, le risorse economiche dei corsi, facendole transitare nel fondo in applicazione dell’articolo 15, comma 5, Ccnl. 1° aprile 1999.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 98/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 giugno hanno confermato l’orientamento espresso dalla SS.RR. per la Regione siciliana (deliberazione 107/2012) secondo cui “appare possibile attivare idonee forme di incentivazione del personale addetto ai progetti finanziati con fondi europei, senza che su tale opzione possa assumere rilevanza dirimente la provenienza comunitaria dei fondi”.

Tuttavia, i magistrati contabili hanno ricordato che secondo giurisprudenza consolidata “costituisce danno erariale la remunerazione a dipendenti di enti locali ulteriore a quella ordinariamente spettante, ancorché finanziata da fondi comunitari e nonostante l’attività sia svolta oltre il normale orario di servizio”.

Solo in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio a cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili gli enti, risulta possibile attribuire una retribuzione ulteriore e diversa ai dipendenti.

Secondo i magistrati contabili, non “può ex se considerarsi sufficiente il fatto che un determinato progetto sia finanziato dall’Unione Europea, per giustificare la conclusione che le attività finalizzate a realizzarlo risultino eccedenti le competenze ordinarie degli uffici”.

Spetterà dunque all’ente valutare in concreto se i progetti e le connesse attività attuative rientrino o meno nelle competenze ordinarie dell’Ente, non essendo possibile, in quel caso, considerare come “aggiuntive” o non rientranti nelle “ordinarie mansioni” le attività lavorative connesse.

 


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