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Piemonte, deliberazione n. 156 e 157 – Personale comunità montane soppresse


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 18 della l.r. Piemonte 11/2012 che, nell’ambito della disciplina relativa allo scioglimento delle Comunità montane e alla riassegnazione delle funzioni ai Comuni, ha stabilito alcune agevolazioni per favorire i processi di mobilità dei dipendenti delle Comunità montane verso i Comuni che facevano parte delle stesse.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 156/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 giugno, hanno ricordato che la l.r. 11/2012, ha disposto l’irrilevanza, per quanto riguarda le risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle comunità montane, dei limiti alle assunzioni e alla spesa di personale degli enti locali previsti dalle norme di legge nazionale.

Tuttavia, devono invece ritenersi sempre applicabili le disposizioni recate dall’articolo 1, comma 47 della legge 311/2004, che consente i trasferimenti per mobilità nel rispetto delle dotazioni organiche e, per gli enti locali, del patto di stabilità interno per l’anno precedente.

Secondo i magistrati contabili, infatti, tali disposizioni non sono ricomprese tra quelle oggetto di deroga e sono, comunque, espressione di principi generali che, per l’impatto sull’organizzazione dei pubblici uffici e sull’osservanza dei vincoli dell’unione europea, appaiono prevalenti rispetto all’esigenza di salvaguardia dei rapporti di lavoro in essere.

Infine, relativamente alla possibilità di ricomprendere nella dizione “posti vacanti”, oltre ai posti già coperti e resisi vacanti per dimissioni, pensionamento, mobilità, anche quelli previsti in pianta organica ma non coperti, i magistrati contabili hanno chiarito che “la legge regionale non distingue riguardo alle cause delle vacanze di organico, che, quindi, ai fini perseguiti dalla norma, devono ritenersi irrilevanti, purché si tratti di posti già previsti in pianta organica e rimasti privi di copertura”.

Il trasferimento del personale a tempo indeterminato dalla comunità montane resta quindi condizionato all’esistenza di tale scopertura e all’osservanza di limiti e vincoli in materia per i quali non sia prevista espressamente la derogabilità.

Sul punto la Corte dei Conti sez. controllo del Piemonte aveva già risposto ad alcuni quesiti con la deliberazione n. 119/2013 

 


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