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Lombardia, deliberazione n. 236 – Distinzione tra consulenza e appalto di servizi


Un sindaco ha chiesto se l’affidamento ad una società in accomandita semplice di un servizio ad oggetto “elaborazione dati informatici, bonifica archivi e svolgimento di attività istruttorie finalizzate alla gestione dell’ufficio tributi comunale”, si configuri come spesa per studi ed incarichi di consulenza e pertanto debba soggiacere ai limiti di cui all’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 236/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 giugno, hanno chiarito che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione la decisione di affidare mediante consulenza o appalto di servizi una determinata prestazione da rendere a vantaggio dell’ente locale.

Tuttavia, hanno ricordato i magistrati contabili, “nella consulenza, assume rilievo qualificante l’elemento personalistico della prestazione intellettuale, e dunque appare assai dubbio affidare l’esecuzione di detta prestazione ad un soggetto giuridico di tipo societario e non ad un professionista che detenga le caratteristiche di elevata professionalità richieste dalla natura dell’incarico e dall’oggetto della prestazione”.

Secondo i magistrati contabili, in linea generale, ai fini della distinzione delle due figure, l’interprete deve adottare due criteri: oggettivo (natura della prestazione) e soggettivo (soggetto giuridico destinatario della prestazione).

Pertanto, “le norme in tema di appalto si palesano nelle ipotesi in cui il professionista si sia obbligato a strutturare una stabile organizzazione per l’esecuzione della prestazione, mentre la carenza di tale requisito derivante dall’unicità, dalla singolarità e puntualità dell’incarico, nonché dalla determinatezza dell’arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale, inducono a qualificare la fattispecie quale contratto di prestazione d’opera e dunque quale consulenza e/o collaborazione autonoma”.

Per quel che concerne l’ipotesi di committenza avente ad oggetto “l’elaborazione di dati informatici, bonifica archivi e svolgimento di attività istruttorie finalizzate alla gestione dell’ufficio tributi comunale”, i magistrati contabili hanno osservato che la regolare tenuta degli archivi e/o lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla gestione dell’ufficio tributi sono prestazioni che rientrano nelle mansioni istituzionali ordinariamente spettanti ai dipendenti del medesimo ufficio comunale.

Ne consegue che appare quantomeno dubbio affidare all’esterno qualsivoglia tipologia d’incarico che duplichi funzioni amministrative ordinarie.

Inoltre, il compimento dell’attività di elaborazione dei dati informatici e dei flussi informativi, si atteggia con carattere di complessità e continuità tali da richiedere una stabile organizzazione imprenditoriale, con assunzione del rischio di esecuzione dell’opera a carico dell’assuntore della prestazione.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, tale prestazione professionale dovrà essere affidata mediante contratto di appalto per fornitura e servizi ex d.lgs. 163/2006.

In materia di affidamento di incarichi a soggetti esterni alle p.a. si veda anche la pubblicazione GLI INCARICHI ESTERNI DEGLI ENTI LOCALI EDK Editore.

 


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