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Gare: l’annullamento dell’aggiudicazione ricade sul contratto


In virtù della stretta consequenzialità tra l’aggiudicazione della gara e la stipula del relativo contratto, l’annullamento giurisdizionale ovvero l’annullamento a seguito di autotutela della procedura amministrativa comporta la risoluzione automatica del contratto successivamente stipulato, stante la preordinazione funzionale tra tali atti.

Questo quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 2802 del 23 maggio 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società avverso la decisione unilaterale della stazione appaltante che, in via di autotutela, aveva annullato l’atto di indizione dell’appalto e di conseguenza, dichiarato risolto il contratto in proseguo stipulato con la ricorrente.

Nel caso di specie un’Azienda ospedaliera a seguito di una gara nella forma del pubblico incanto per servizi di stoccaggio, aveva aggiudicato l’appalto all’unica società partecipante, con la quale veniva stipulato il relativo contratto.

A seguito di vicende penali che vedevano coinvolto il direttore generale dell’Azienda ospedaliera, veniva attivata una verifica interna sulla legittimità dei contratti aggiudicati durante la gestione del predetto amministratore.

Sulla base di tali verifiche, veniva evidenziato un notevole scostamento tra il reale valore di mercato delle prestazioni con il prezzo posto a base d’asta e con quello offerto dall’ati aggiudicataria.

Pertanto, l’Azienda ospedaliera annullava la deliberazione di indizione dell’appalto e dichiarava, in conseguenza, la risoluzione del contratto sottoscritto con l’aggiudicataria.

Avverso tali provvedimento, l’affidataria presentava ricorso al Tar, sostenendo la permanenza degli effetti vincolanti del contratto.

Il Tar respingeva il ricorso, riconoscendo l’effetto caducante dell’efficacia del contratto di appalto stipulato a seguito dell’annullamento della delibera di indizione della gara, stante l’accertato notevole scostamento del prezzo a base d’asta dai valori di congruità correttamente verificati.

Avverso tale decisione la società proponeva appello, sostenendo l’inidoneità delle scelta unilaterale dell’amministrazione, con la quale era stato disposto il ritiro, in via di autotutela, dell’atto di indizione della gara, a porre nel nulla gli effetti vincolanti del contratto d’appalto in prosieguo stipulato.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha confermato la decisione del Tar secondo cui, il venir meno delle condizioni di legalità ed efficacia del contratto stesso, che si riconducono alla corretta osservanza delle fasi di evidenza pubblica preordinate alla stipula, determinano la caducazione automatica dello stesso.

A sostegno della tesi dell’efficacia caducante, nel caso di annullamento giurisdizionale, così come in quello di annullamento in via di autotutela o a seguito di ricorso giustiziale, dell’aggiudicazione o, comunque, degli atti di gara, depone la valorizzazione del rapporto di consequenzialità necessaria tra il procedimento di scelta del contraente ed il contratto successivamente stipulato, atteso che il previo esperimento del procedimento di evidenza pubblica, anche nella richiamata prospettiva comunitaria di tutela della libertà di concorrenza e del mercato, assume la fisionomia propria di un presupposto o di una condizione legale di efficacia del contratto.

In altri termini, secondo il collegio, il contratto, non avendo un’autonomia propria, è destinato – sotto il profilo pubblicistico – a subire gli effetti del vizio che affligge il provvedimento cui è inscindibilmente collegato, restando caducato a seguito dell’annullamento degli atti che ne hanno determinato la sottoscrizione.

 


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