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Campania, deliberazione n. 218 – Eccedenza gettito Tarsu: no alla detrazione sulla Tares


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare una “economia di spesa determinata dalla differenza tra l’importo dell’entrata, contabilmente accertata in bilancio 2012, in base al ruolo TARSU 2012” e “l’importo della spesa, contabilmente impegnata in bilancio 2012, in base al costo di competenza del sevizio RSU 2012, minore rispetto alla previsione” in detrazione dal tributo TARES.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 218/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 giugno, hanno chiarito che non è possibile considerare economia di spesa la differenza tra “l’importo dell’entrata, contabilmente accertata in bilancio 2012, in base al ruolo TARSU 2012” e “l’importo della spesa, contabilmente impegnata in bilancio 2012, in base al costo di competenza del servizio RSU 2012, minore rispetto alla previsione”.

Infatti, in virtù del principio di integrità e universalità del bilancio, entrate e spese devono essere iscritte in bilancio nel loro importo “integrale”, senza possibilità di compensazione o detrazioni di partite contabili.

Pertanto, “anche in considerazione delle conseguenze derivanti dalla verifica di un’eccedenza del gettito TARSU, non può in alcun modo configurarsi una compensazione tra partite contabili, tale da impedire la corretta rappresentazione contabile, da un lato, del gettito tributario e, dall’altro, delle spese impegnate per la gestione del servizio RSU”.

I magistrati contabili hanno inoltre chiarito che non è possibile computare l’eventuale eccedenza di gettito della TARSU in diminuzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) iscritto al ruolo per l’anno successivo, stante la differenza fra la base imponibile e le modalità di determinazione della tariffa del nuovo tributo e la Tarsu.

 


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