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Anche le Asp sono assoggettate alle norme in materia di trasparenza e anticorruzione


Le disposizioni della legge 190/2012, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” si applicano alle p.a. di cui all’articolo 1, comma 2 d.lgs. 165/2001 agli enti pubblici e agli enti di diritto privato sottoposti al controllo delle p.a. in attuazione a quanto stabilito dall’artico 1, commi 49 e 59-61 della stessa legge.

Pertanto, anche le aziende pubbliche di servizi alla persona o eventuali Ipab non ancora trasformate, secondo il dettato del d.lgs. 207/2001, concernente il “Riordino del sistema delle istituzione pubbliche di assistenza e beneficenza”, sono obbligate a dare attuazione a quanto previsto dalle norme in materia di anticorruzione e trasparenza.

Da tale assoggettamento per tali enti deriva l’obbligo di applicare:

 la legge 190/2012;

 il d.lgs. 39/2013 concernente “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

 il d.lgs. 33/2013 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Inoltre, tali aziende o istituti, benché non siano direttamente assoggettati alla disciplina contenuta nel d.lgs. 165/2001, in caso di procedure selettive dovranno applicare l’articolo 35-bis (“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”), del d.lgs. 165/2001 in virtù di quanto stabilito dalla legge 190/2012.

Tale disposizione ha stabilito che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati dei pubblici ufficiali contro la p.a. (capo I, titolo II, libro II c.p.):

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonchè alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Tale interpretazione è stata sostenuta anche dalla Civit nella Deliberazione 34/2012, in qualità di Autorità competente in materia di anticorruzione e trasparenza.

 


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